La stesura del presente Disciplinare di Produzione si inserisce nel quadro normativo - Titolo I della L. R. 15/03/02, n.15 “Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell’artigianato artistico e tipico della Calabria”.
Per conseguire finalità di tutela e sviluppo delle lavorazioni artigiane, che presentano elevati requisiti di carattere artistico e tradizionale, la Regione Calabria, con la legge regionale 15/02 art.2 comma a):
“istituisce il contrassegno delle produzioni artigiane ad alto contenuto artistico, indicante l'origine e la qualità del prodotto, sia per le lavorazioni artistiche frutto di affermata tradizione, di tecniche e di stili divenuti patrimonio storico della Calabria, sia alle nuove creazioni che dalle prime traggono ispirazione”.
Attraverso l’assegnazione del contrassegno di origine e qualità, la Regione persegue:
a. “la qualificazione stilistica dei prodotti;
b. “l'acquisizione di una propria immagine sui mercati”;
c. “la promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso la ricerca contemporanea sull’oggetto d’arte e sul disegno industriale”.
Il disciplinare, per favorire le finalità della legge suddetta, fornisce le regole, descrive i caratteri ed i comportamenti, definisce le tecniche produttive adottate, i materiali impiegati e quant’altro occorra a specificare le lavorazioni in essere, per individuare le produzioni artigiane meritevoli di ottenere il contrassegno di origine e qualità.
Solo le lavorazioni artigiane che presentano le caratteristiche estetiche, merceologiche e di lavorazione descritte, nel presente disciplinare, potranno conseguire la:
- denominazione di impresa dell’artigianato artistico e tradizionale;
- l’uso del contrassegno di origine e qualità.
La denominazione “Artigianato Artistico e Tradizionale – Ferro battuto e metalli ” e l’uso del contrassegno, è riservata
alle produzioni tradizionali, tipiche ed innovative, realizzate nel territorio della Regione Calabria rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.