1. L'attestato di Maestro Artigiano è attribuito dal Comitato di cui all'art. 9, su indicazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato, al titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purchè partecipi personalmente all'attività.
2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti:
a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana;
b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonchè da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;
c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.
3. Le commissioni provinciali per l'artigianato nell'ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei Maestri artigiani.
Come ottenere il riconoscimento:
Compilare l'apposito modulo, scaricabile anche dal sito, ed inviarlo al Comitato Tecnico Artigianato Artistico e Tradizionale (ART.9 Legge Regionale 15/02) tramite Commissione Provinciale Artigianato della Provincia di appartenenza.